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Il Modello Unico Parte III è la comunicazione telematica con cui il soggetto proponente, oppure l’installatore delegato, trasmette alla piattaforma SUER le informazioni su un impianto a fonti rinnovabili realizzato in regime di attività libera. Lo ha introdotto il D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223, in attuazione degli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190. Non è un’autorizzazione e non precede i lavori: interviene dopo l’entrata in esercizio dell’impianto. Il termine ordinario è di cinque giorni dall’allaccio. Per gli impianti già in funzione, invece, è prevista una finestra transitoria di sei mesi, che si chiude nelle prime settimane del 2027.

Questo adempimento è passato quasi inosservato nell’estate 2026. Eppure riguarda, potenzialmente, decine di migliaia di impianti già collegati alla rete: fotovoltaici domestici, sistemi di accumulo, pompe di calore, piccoli eolici, impianti aziendali e agrivoltaici. Chi ha installato un impianto in attività libera dopo l’entrata in vigore del Testo Unico Rinnovabili ha un obbligo aperto, e una scadenza ormai vicina.
In qualità di ingegnere con trent’anni di esperienza nella progettazione energetica, posso affermare che il vero rischio non sta nella difficoltà tecnica della pratica. Il rischio sta nella sua invisibilità. Nessuno riceve un avviso, nessun ente sollecita, nessuna raccomandata arriva a casa. L’obbligo esiste, decorre e scade in silenzio.

Che cos’è il Modello Unico Parte III e perché nasce

Il D.Lgs. 190/2024, noto come Testo Unico Rinnovabili o Testo Unico FER, ha riordinato i procedimenti amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili. La norma distingue tre regimi: attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica.
L’attività libera è il regime riservato agli interventi che non richiedono un titolo autorizzativo preventivo. Attenzione, però: “attività libera” non significa “impianto senza regole”. Significa che l’intervento può essere realizzato senza chiedere un’autorizzazione prima, purché rispetti tutte le condizioni tecniche, dimensionali e territoriali fissate dall’Allegato A del decreto.
Il legislatore aveva però un problema di conoscenza. Gli impianti in attività libera sfuggivano al censimento nazionale, perché nessuna procedura li intercettava in modo uniforme. Il Modello Unico Parte III nasce esattamente per colmare questa lacuna.
Il quadro normativo: dal SUER al D.M. 223/2026
Per orientarsi servono quattro riferimenti, che vale la pena tenere distinti.
Lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) è la piattaforma digitale nazionale istituita con il D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, in attuazione dell’articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. La gestione è affidata al GSE. Con il D.M. 11 dicembre 2025, n. 441 sono poi arrivati i modelli unici per le istanze soggette a PAS e ad Autorizzazione Unica.
Il Modello Unico vero e proprio nasce invece prima, con il D.M. 2 agosto 2022, n. 297, ed era composto da due sole parti, entrambe dedicate al fotovoltaico fino a 200 kW. Il D.M. 15 luglio 2026, n. 223 aggiunge la terza.
La base giuridica della trasmissione è l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 190/2024, secondo cui i modelli unici semplificati sono resi disponibili al SUER in modalità telematica entro cinque giorni dall’entrata in esercizio. L’articolo 7, comma 10, dello stesso decreto prevedeva invece la revisione del modello unico per includervi gli interventi in attività libera.
Un refuso che circola in rete: 223, non 233
Vale la pena una precisazione pratica. Su alcuni portali tecnici il decreto compare come “D.M. 233/2026”. Si tratta di un refuso. Il provvedimento corretto è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 15 luglio 2026, n. 223, firmato il 15 luglio, pubblicato sul sito istituzionale del MASE il 16 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo. Dell’adozione è stata data notizia con avviso in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2026, n. 171.
Chi cita la norma in una relazione tecnica, o in un carteggio con un ente, deve usare il numero esatto.
Quali impianti rientrano nella Parte III

La Parte III non riguarda solo il fotovoltaico. Questo è il primo equivoco da sciogliere, perché il Modello Unico “storico” era invece nato proprio per gli impianti solari.
Il perimetro è quello degli interventi individuati dall’Allegato A del D.Lgs. 190/2024. Il modello è strutturato per gestire, in particolare:
- impianti fotovoltaici, anche in configurazione agrivoltaica;
- impianti eolici;
- impianti idroelettrici;
- impianti a biomassa e impianti termici;
- sistemi di accumulo elettrochimico;
- elettrolizzatori;
- le opere connesse ai suddetti interventi.
Le informazioni richieste variano in funzione della tecnologia. Di volta in volta riguardano la potenza, la modalità di installazione, le superfici occupate, la connessione alla rete e la data di entrata in esercizio.
Non basta dichiarare “attività libera”

Qui sta il punto tecnicamente più delicato della compilazione. Il modello non consente una dichiarazione generica. Il compilatore deve indicare la sezione e la lettera specifiche dell’Allegato A in cui ricade l’intervento.
Significa che la classificazione normativa va fatta davvero, non dichiarata per approssimazione. Un impianto fotovoltaico integrato in copertura, con moduli complanari e sagoma invariata, ricade in una lettera diversa rispetto a un impianto a terra in area industriale. La soglia di potenza, da sola, non basta a individuare il caso applicabile.
Sui forum professionali questo è già oggetto di dubbio. Si discute, ad esempio, se i moduli semplicemente appoggiati alle tegole rientrino negli impianti “integrati su coperture” oppure nella categoria generale degli impianti a servizio di edifici. La differenza non è formale: cambia la casella dichiarata e, con essa, la coerenza dell’intera pratica.
Interventi singoli e impianti ibridi
Quando l’intervento riguarda una sola tecnologia, si compila esclusivamente la sezione corrispondente.
Nel caso di impianto ibrido, come definito dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 190/2024, vanno invece indicate tutte le componenti e compilate tutte le relative sezioni. Un impianto fotovoltaico abbinato a un sistema di accumulo richiede pertanto l’inserimento dei dati di entrambe le tecnologie, in un’unica comunicazione.
Questo è un vantaggio operativo concreto. Fotovoltaico, accumulo e pompa di calore installati nello stesso intervento non generano tre comunicazioni distinte, bensì una sola, con più schede compilate.
Le scadenze: cinque giorni, sei mesi e una data contesa

Il decreto costruisce un sistema a due velocità. Conviene analizzarlo con attenzione, perché proprio qui si annida l’errore più probabile.
Il regime ordinario: cinque giorni

Per gli impianti entrati in esercizio dopo la messa a disposizione del modello sulla piattaforma, il Modello Unico Parte III va compilato e trasmesso entro cinque giorni dall’entrata in esercizio.
Cinque giorni sono pochi. Sono pochissimi se, alla data dell’allaccio, i dati catastali non sono ancora stati raccolti o la delega non è stata firmata.
Il termine decorre dalla data ufficiale di connessione dell’impianto, quella riportata sul verbale di attivazione del distributore. Non decorre dalla fine dei lavori, né dalla comunicazione di fine lavori, né dal collaudo interno. Il GSE ha confermato che la regola vale sia per l’iter ordinario sia per quello semplificato.
Di conseguenza, il consiglio operativo è uno solo: i dati vanno raccolti prima, durante il cantiere, non dopo l’allaccio. Chi aspetta il verbale per iniziare a cercare visure e deleghe ha già consumato metà del termine.
Il regime transitorio e il nodo della scadenza
Per gli impianti già entrati in esercizio prima della disponibilità del modello, il decreto concede una finestra transitoria di sei mesi.
E qui nasce il problema interpretativo. Il testo del decreto àncora i sei mesi alla data di pubblicazione del modello sulla piattaforma SUER. Nella pratica, tuttavia, si sono consolidate due letture differenti:
| Lettura | Decorrenza dei sei mesi | Scadenza | |—|—|—| | Restrittiva (entrata in vigore del decreto) | 17 luglio 2026 | 17 gennaio 2027 | | Letterale (disponibilità del modello sul SUER) | 1° agosto 2026 | 1° febbraio 2027 |
La seconda lettura trova conferma in una risposta scritta del GSE, che ha indicato come spartiacque operativo proprio il 1° agosto 2026: allacci successivi a quella data entro cinque giorni, allacci precedenti entro sei mesi. Diversi operatori e associazioni di categoria, invece, computano i sei mesi dal 17 luglio 2026.
Da un punto di vista tecnico e professionale, la scelta è semplice. Si assume la scadenza più stringente: 17 gennaio 2027. Due settimane di margine non costano nulla; una pratica trasmessa fuori termine, in un quadro sanzionatorio ancora indefinito, può costare molto di più. In altre parole, non esiste alcun vantaggio nell’attendere la data più favorevole.
Quali impianti rientrano nella finestra transitoria
Il perimetro temporale è delimitato a monte dall’entrata in vigore del Testo Unico FER, alla fine del dicembre 2024, e a valle dalla disponibilità del modello.
In concreto, rientrano nel transitorio gli impianti in attività libera entrati in esercizio tra la fine di dicembre 2024 e il luglio 2026. Per tutti questi impianti la Parte III non è stata mai trasmessa, semplicemente perché non esisteva. L’obbligo, però, oggi esiste.
Chi ha installato un impianto fotovoltaico domestico nel 2025 e lo considera una pratica chiusa dovrebbe riaprire il fascicolo. Il fascicolo, in realtà, non è chiuso.
Chi deve trasmettere il Modello Unico Parte III
La competenza spetta al soggetto proponente oppure all’installatore delegato.
Il proponente può essere una persona fisica, il legale rappresentante di un’impresa o di un ente, un imprenditore agricolo, oppure un procuratore o mandatario munito di delega. Non è prevista alcuna riserva professionale: l’iscrizione all’albo è un campo facoltativo del modello.
L’accesso alla piattaforma avviene esclusivamente con identità digitale, quindi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Non esistono credenziali dedicate da creare per il cliente. Chi opera per conto altrui entra con il proprio SPID e allega la delega, nella forma della dichiarazione sostitutiva.
Un chiarimento utile, perché molto frainteso: il distributore non fa questa pratica al posto vostro. Anche quando l’impianto è stato realizzato con l’iter semplificato del Modello Unico, e quindi gran parte degli adempimenti è transitata per E-Distribuzione, la Parte III resta a carico del proponente o del suo delegato.
Quali dati e allegati servono

La compilazione richiede un insieme di informazioni piuttosto ampio. Conviene prepararle in anticipo, in un’unica raccolta.
Dati identificativi. Anagrafica del dichiarante, qualifica (persona fisica, legale rappresentante, imprenditore agricolo, procuratore) e indicazione della sezione dell’Allegato A applicabile.
Dati di localizzazione. Indirizzo, estremi del Catasto Fabbricati o del Catasto Terreni, codice POD ed eventuale codice CENSIMP. È richiesta inoltre l’indicazione dell’eventuale appartenenza a una Comunità Energetica Rinnovabile.
Dati territoriali. Occorre dichiarare se l’intervento ricada in area agricola e, in tal caso, indicare la Superficie Agricola Utilizzata in ettari. Va poi specificato se l’impianto si trovi in un’area idonea ai sensi dell’articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 oppure in una zona di accelerazione ai sensi dell’articolo 12.
Dati urbanistici. Il dichiarante attesta la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di contrasto con gli strumenti adottati e, prima dell’avvio dei lavori, la disponibilità della superficie interessata.
Schede tecniche. Variano per tipologia di impianto. Per il fotovoltaico è prevista anche la voce specifica relativa all’agrivoltaico con moduli adeguatamente elevati da terra, con i dati sulle superfici e sulla percentuale complessivamente coperta dai moduli.
Allegati. Documento d’identità, eventuale procura o delega e, limitatamente agli impianti a terra, agli impianti su edificio o manufatto oltre i 200 kW e agli agrivoltaici, gli shapefile dell’impianto nel sistema di riferimento EPSG:4326.
Cosa il Modello Unico Parte III non sostituisce

Questo paragrafo andrebbe letto due volte, perché l’equivoco è frequente e le conseguenze sono serie.
Il Modello Unico Parte III ha una funzione di censimento e di uniformazione informativa. Non è un titolo abilitativo. Di conseguenza non sostituisce, né sana:
- la richiesta di connessione al gestore di rete;
- gli adempimenti del regolamento di esercizio;
- i titoli edilizi eventualmente necessari, quali CILA, SCIA o permesso di costruire;
- le autorizzazioni paesaggistiche, culturali o ambientali;
- le pratiche TERNA/Gaudì;
- le domande di accesso agli incentivi, alle detrazioni fiscali o ai servizi GSE.
Il modello contiene una sezione dedicata ai titoli edilizi, nella quale si indicano gli estremi dell’eventuale CIL, CILA, SCIA alternativa o permesso di costruire. Quella sezione, tuttavia, si limita ad acquisire l’informazione su adempimenti già assolti.
Poiché la Parte III si trasmette dopo l’entrata in esercizio, non può in alcun modo sostituire un adempimento che doveva essere eseguito prima dell’avvio dei lavori. Chi pensasse di usarla come scorciatoia commetterebbe, da un punto di vista tecnico e giuridico, un grave errore.
Questo aspetto pesa in modo particolare nel Centro Italia, dove molte abitazioni, aziende agricole e strutture ricettive si trovano in borghi storici, in aree tutelate o su immobili di pregio. Il regime energetico dell’attività libera e la rilevanza edilizia delle lavorazioni restano due piani distinti, e vanno verificati separatamente.
Le criticità operative della piattaforma SUER

Dall’avvio del modello, nell’agosto 2026, i professionisti hanno segnalato alcune anomalie ricorrenti. Conoscerle in anticipo fa risparmiare tempo prezioso, soprattutto dentro una finestra di cinque giorni.
Il campo della potenza. La piattaforma ha mostrato un comportamento anomalo sui valori decimali, rifiutando per esempio un valore come 3,55 kW e restituendo un errore che blocca sia il salvataggio sia l’avanzamento. Alcuni operatori hanno risolto arrotondando il valore a video, riportando il dato esatto nei moduli PDF allegati e aprendo contestualmente una segnalazione dal portale.
Il blocco dopo i dati catastali. Una volta confermati, i riferimenti catastali scendono nella tabella sottostante e la procedura non prosegue. La soluzione riscontrata consiste nel reinserire i medesimi dati nel campo superiore, senza confermarli una seconda volta.
L’ambiguità sul dato di potenza. La scheda fotovoltaica richiede la potenza di picco, quindi il riferimento è la potenza del generatore e non quella di immissione.
La catena dei campi anagrafici. Operando per conto terzi, il portale precompila i dati dell’operatore con quelli del titolare dello SPID e richiede poi, separatamente, i dati del produttore. La distinzione tra i due blocchi va letta con attenzione per non invertirli.
Questi difetti sono tipici di una piattaforma giovane e verranno progressivamente corretti. Nel frattempo, però, è opportuno non ridurre all’ultimo giorno la trasmissione.
Cosa accade in caso di mancata trasmissione

Occorre essere onesti sul punto: il decreto non disciplina espressamente le conseguenze dell’omessa comunicazione.
Non è prevista una sanzione pecuniaria specifica, e la questione è stata segnalata come aperta anche dalle associazioni di categoria, con particolare riferimento agli impianti già in esercizio prima dell’entrata in vigore del decreto. Il tema potrà essere approfondito presso il tavolo tecnico permanente competente per il SUER, istituito dal D.M. 368/2024.
L’assenza di una sanzione esplicita, tuttavia, non equivale a un’assenza di rischio. Devo essere chiaro su questo.
In primo luogo, si tratta di un obbligo di legge: la sua violazione resta una violazione, anche quando la norma non quantifica una penalità. In secondo luogo, il SUER è destinato a diventare l’anagrafe nazionale degli impianti FER, incrociata con i dati GSE, Terna e distributori. Un impianto assente da quella banca dati è un impianto anomalo. In terzo luogo, l’esperienza insegna che le sanzioni arrivano spesso con un decreto correttivo successivo, e l’omissione pregressa resta comunque accertabile.
Infine c’è un profilo che riguarda direttamente i professionisti e le imprese installatrici. Un impianto consegnato al cliente con una pratica obbligatoria non trasmessa è un impianto consegnato in modo incompleto. La responsabilità contrattuale, su questo, non ha bisogno di una sanzione amministrativa per manifestarsi.
FAQ — Domande frequenti sul Modello Unico Parte III
Che cos’è il Modello Unico Parte III?
È la comunicazione telematica introdotta dal D.M. MASE 15 luglio 2026, n. 223, con cui si trasmettono al SUER le informazioni sugli impianti a fonti rinnovabili realizzati in regime di attività libera ai sensi del D.Lgs. 190/2024. Non è un’autorizzazione preventiva. Si invia dopo l’entrata in esercizio dell’impianto e ha funzione di censimento e uniformazione dei dati. Integra, senza sostituirle, le Parti I e II del Modello Unico previste dal D.M. 2 agosto 2022, n. 297.
Entro quando va inviato il Modello Unico Parte III?
Per gli impianti entrati in esercizio dopo la messa a disposizione del modello sulla piattaforma, il termine è di cinque giorni dall’entrata in esercizio, calcolati sulla data del verbale di attivazione. Per gli impianti già in funzione prima di tale data è prevista una finestra transitoria di sei mesi. La lettura più prudente colloca la scadenza al 17 gennaio 2027; una lettura alternativa, coerente con le indicazioni operative del GSE, la posticipa al 1° febbraio 2027.
Chi deve compilare e trasmettere il modello?
Il soggetto proponente oppure l’installatore delegato. Il proponente può essere una persona fisica, il legale rappresentante di un’impresa o di un ente, un imprenditore agricolo oppure un procuratore. L’accesso avviene tramite SPID, CIE o CNS. Quando la trasmissione è effettuata da un delegato, al modello va allegata la procura o la delega. Non esiste riserva professionale: l’iscrizione all’albo è un campo facoltativo.
Il Modello Unico Parte III riguarda solo il fotovoltaico?
No. Riguarda tutte le tecnologie ammesse al regime di attività libera dall’Allegato A del D.Lgs. 190/2024: fotovoltaico e agrivoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse e impianti termici, sistemi di accumulo elettrochimico, elettrolizzatori e opere connesse. Nel caso di impianto ibrido vanno compilate tutte le sezioni corrispondenti alle tecnologie installate, in un’unica comunicazione.
Serve anche per gli impianti fotovoltaici domestici già allacciati?
Sì, quando l’impianto rientra nel regime di attività libera ed è entrato in esercizio dopo l’entrata in vigore del Testo Unico Rinnovabili, alla fine del dicembre 2024. Molti impianti residenziali installati nel 2025 e nella prima metà del 2026 ricadono quindi nella finestra transitoria. Il fatto che la pratica di connessione sia conclusa non esonera dall’adempimento, perché la Parte III è una comunicazione distinta e successiva.
Il modello sostituisce i titoli edilizi o la pratica di connessione?
No. La Parte III non è un titolo abilitativo e non sostituisce la richiesta di connessione, il regolamento di esercizio, i titoli edilizi, le autorizzazioni paesaggistiche, le pratiche TERNA/Gaudì o le domande di incentivo. La sezione dedicata ai titoli edilizi serve soltanto ad acquisire gli estremi di adempimenti già effettuati. Poiché si trasmette dopo l’entrata in esercizio, non può sanare nulla di quanto andava fatto prima dell’avvio dei lavori.
Cosa cambia per le Parti I e II del Modello Unico?
Restano pienamente in vigore. Continuano ad applicarsi agli impianti fotovoltaici installati su edifici, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e nelle relative pertinenze, con potenza nominale complessiva fino a 200 kW. La Parte I resta dedicata alla comunicazione preliminare e alla richiesta di connessione, la Parte II alla comunicazione di fine lavori. Il decreto ne aggiorna soltanto i riferimenti normativi, sostituendo il rinvio all’abrogato articolo 7-bis del D.Lgs. 28/2011 con il richiamo all’articolo 7 del D.Lgs. 190/2024.
Conclusione: cosa fare adesso

La conclusione operativa di questa guida è duplice, e non ammette ambiguità.
Per i nuovi impianti, il presidio è organizzativo, non normativo. Cinque giorni non si governano con la buona volontà. Si governano costruendo il fascicolo durante il cantiere: visure catastali, POD, classificazione dell’intervento secondo l’Allegato A, delega firmata. Quando arriva il verbale di allaccio, la pratica deve essere già compilata e pronta per l’invio. Chi inizia a raccogliere i dati dopo l’attivazione lavora già in ritardo.
Per gli impianti già in esercizio, il tempo è quasi scaduto. Se avete installato un impianto in attività libera tra la fine del 2024 e l’estate del 2026, e nessuno vi ha parlato del Modello Unico Parte III, quell’adempimento è ancora aperto. Vi restano poche settimane. Assumete come riferimento il 17 gennaio 2027 e non la data più favorevole: l’incertezza interpretativa, in questi casi, va sempre risolta a favore della cautela.
L’errore da evitare, in entrambi gli scenari, è considerare chiuso un fascicolo che chiuso non è. L’attività libera ha eliminato l’autorizzazione preventiva, non gli obblighi informativi. È una semplificazione a valle, non un’esenzione.
Un ultimo avvertimento, rivolto soprattutto ai colleghi e alle imprese installatrici. La classificazione dell’intervento secondo sezione e lettera dell’Allegato A è una dichiarazione tecnica, non una casella da spuntare. Una classificazione errata produce una comunicazione formalmente trasmessa ma sostanzialmente difforme, e questo è uno scenario peggiore della semplice omissione.
Se hai un impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo o un impianto termico realizzato in attività libera e non sai se rientri nell’obbligo, oppure se devi classificare correttamente l’intervento secondo l’Allegato A del D.Lgs. 190/2024 prima di trasmettere al SUER, puoi prenotare una consulenza tecnica personalizzata direttamente con me: Prenota la tua consulenza.
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Articolo aggiornato al 3 novembre 2026. Il quadro operativo del SUER è in evoluzione: prima della trasmissione si raccomanda la verifica del manuale utente aggiornato, disponibile nella sezione “Documenti” della piattaforma sul portale GSE.
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Normative tecniche, incentivi fiscali, aliquote e procedure possono essere modificati da provvedimenti successivi: verifica sempre la vigenza della disciplina sulle fonti ufficiali prima di qualsiasi decisione operativa. Nessuna informazione qui riportata costituisce consulenza professionale personalizzata, parere tecnico formale o perizia ai sensi della normativa vigente, né prestazione professionale ai sensi della Legge 143/1949. Per l'applicazione al tuo caso concreto è necessario rivolgersi a un professionista iscritto al relativo Ordine e acquisire valutazione specifica sulla tua situazione. Leggi l'informativa completa.
